Informativa generale whistleblowing

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con la Società NUOVA ERREPLAST S.R.L. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali sia nel caso di coinvolgimento diretto che nel caso di conoscenza indiretta.
La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione dalla Società per il c.d. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull’iter procedurale, sui termini di riscontro e sull’osservanza delle disposizioni in materia da parte della Società.

1 – SEGNALAZIONI.
Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.
La Segnalazione deve essere circostanziata ed effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamene ascritti.
La segnalazione deve avere i seguenti elementi essenziali:

  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi od omessi i fatti segnalati;
  • Elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati) per quanto noti;
  • Indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    Inoltre, il Segnalante può indicare i seguenti ulteriori elementi:
  • le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell’anonimato;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
  •  l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
  • ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

2 – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Possono essere segnalate:

  • violazioni di norme nazionali e internazionali (ad es. in materia di frode e corruzione);
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Codice Penale;
  • violazione delle norme interne (es. politiche e procedure);
  •  situazioni di conflitto di interessi o in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
  • comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, di immagine o alle altre risorse della Società;
  • violazioni comportanti danni per l’ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza della rete e dei sistemi informativi.
    In particolare, gli illeciti o le irregolarità segnalati potrebbero essere costituiti, a titolo
    meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:
  • ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali;
  • assunzioni non trasparenti;
  • irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
  • false dichiarazioni;
  • violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;
  • furto di beni di proprietà della Società o di terzi;
  • appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti alla Società o a terzi;
  • falsificazione o alterazione di documenti;
  • distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, installazioni e attrezzature;
  • accetazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
  • falsificazione di note spese (ad esempio, rimborsi “gonfiati” o per false trasferte);
  • falsificazione delle presenze a lavoro;
  • rivelazione di informazioni che per loro natura o per esplicita indicazione della legge o di disposizioni aziendali hanno carattere riservato, sia che si tratti di informazioni di proprietà della Società che appartenenti a terzi (ad esempio, competitor);
  • utilizzo delle risorse e dei beni delle Società per uso personale, senza autorizzazione;
  • irregolarità in materia di antiriciclaggio;
  • violazioni delle norme disciplinanti lʹattività svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 (market abuse), quali la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e altre irregolarità nei servizi e nelle attività di investimento;
  • frodi informatiche;
  • azioni o omissioni che risultino in danni o pericoli ai diritti umani, allʹambiente, alla salute pubblica, alla sicurezza e allʹinteresse pubblico;
  • la sussistenza di rapporti con soggetti (persone fisiche o giuridiche) aderenti a organizzazioni criminose di qualsiasi natura ovvero che partecipino in violazione ai principi di legalità in contrasto con il Codice Etico.

Non possono essere oggetto di segnalazioni:
– contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne.

3 – CANALI DI SEGNALAZIONE
I canali di segnalazione previsti sono i seguenti:
Segnalazione interna: comunicazione scritta o orale secondo le modalità di cui ai successivi
punti;
Segnalazione esterna: comunicazione scritta o orale all’ANAC;
Divulgazione pubblica: rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

4 – SEGNALAZIONI INTERNE
Il Segnalante potrà richiedere al Referente Whistleblowing un incontro diretto.
L’incontro verrà fissato entro un termine ragionevole (10/15 giorni), presso un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e previa, autorizzazione dello stesso, l’incontro verrà registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto.
Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione verrà redatto apposito verbale dell’incontro debitamente sottoscritto dalle parti e verrà consegnata una copia al segnalante.

Segnalazione tramite posta ordinaria:

La segnalazione andrà invitata a mezzo posta ordinaria all’indirizzo della Società:
NAPOLI, VIA GUANTAI NUOVI N. 11 CAP 80133
È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Strettamente confidenziale. Informativa Dipendente “ e/o “Whistleblowing”.
La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro da parte del Referente Whistleblowing.
A seguito della segnalazione, il Referente Whistleblowing, destinatario delle segnalazioni e del relativo processo di gestione:

  • rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile in conformità alle indicazioni di cui sopra;
  • rilascia al segnalante l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • avvia la verifica preliminare della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di
    eventuali primi elementi informativi già a disposizione (ad esempio, valutando (i) se la Segnalazione ha lo scopo di porre all’attenzione un comportamento che pone a rischio la Società e/o i terzi e non una mera lamentela di carattere personale; (ii) la gravità del rischio per la Società e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; (iii) se la Segnalazione contiene sufficienti elementi probatori o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per un’indagine successiva, ecc.), procedendo, in caso negativo, ad ulteriori approfondimenti e a chiedere i chiarimenti del caso al Segnalante mediante interlocuzioni con integrazioni che possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare e/o attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
  • dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (“riscontro”) entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Resta inteso che la prova della ricezione ed il riscontro non trovano applicazione, in caso di segnalazione anonima o di omessa indicazione di un indirizzo da parte del segnalante.
Sul punto si rileva che la segnalazione anonima è da ritenersi alla stregua di ogni altra segnalazione solo nei casi in cui la stessa sia adeguatamente circostanziata sul piano materiale e soggettivo, solo in tali casi, infatti la segnalazione potrà avere un effettivo seguito.

Attività istruttoria ed esito della segnalazione interna
L’attività di istruttoria interna è condotta in modo confidenziale, accurato e imparziale, in ottica di preservare la riservatezza del Segnalante.
Ai fini della fase istruttoria, il Referente Whistleblowing potrà avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture.
Nel caso in cui fosse necessario un supporto di natura specialistica (tecnica, legale, ecc.), tale attività potrà essere svolta anche con il coinvolgimento di un consulente esterno, individuato dal Referente. In tal caso al consulente, previo impegno alla riservatezza professionale, potrà essere trasmessa tutta la documentazione utile a svolgere l’istruttoria.
La segnalazione sarà considerata fondata laddove sia intrinsecamente verosimile, supportata da evidenze documentali ovvero da altri riscontri probatori (quale, ad esempio, il riferimento preciso ad altri soggetti che possano confermarla).
La fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione deve, in ogni caso, essere valutata, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, dal Referente Whistleblowing, il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.
Al termine della fase istruttoria il Referente, oltre a fornire riscontro al segnalante (entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento), comunica l’esito anche ai soggetti aziendali deputati ad adottare gli opportuni provvedimenti in merito, ovvero:

  • all’Amministratore Delegato, al Responsabile HR, al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata;

Nei casi in cui le segnalazioni richiedono maggiori verifiche alla scadenza dei tre mesi dalla segnalazione il Referente comunicherà al segnalante l’attività svolta sino a quel momento e/o l’attività che intende svolgere.

5 – SEGNALAZIONE ESTERNA
Il Segnalante può altresì effettuare Segnalazioni Esterne attraverso il canale di segnalazione attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma telematica, dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) il Segnalante ha già effettuato la Segnalazione Interna e la stessa non ha ricevuto seguito;
b) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa  Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni, trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno, sono disponibili nell’apposita sezione sul sito Internet dell’ANAC.

6 – DIVULGAZIONE PUBBLICA
Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua
presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, secondo le modalità previste negli articoli precedenti, e non è stato dato riscontro nei termini ivi previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle
    segnalazioni;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

I canali per effettuare le segnalazioni sono la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Possono essere oggetto della divulgazione pubblica le segnalazioni di violazioni di disposizioni dell’Unione europea.

7 – DIVIETO DI RITORSIONE
La Società intende rafforzare il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi stakeholder.
Per tale ragione la Società tutela il Soggetto Segnalante e le altre persone interessate contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, conseguenti alla Segnalazione e poste in essere nel corso dell’intero processo di Whistleblowing e successivamente alla conclusione dello stesso.
La Segnalazione non può costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

8 – TUTELA DEL SEGNALATO
Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati
personali sensibili del Segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell’accertamento della sua responsabilità tale soggetto non
può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella Segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di Segnalazione.
Fermo l’obbligo di riservatezza dell’identità del Segnalante, nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua
richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

9 – SISTEMA SANZIONATORIO
Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

  • il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
  • il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante o dei soggetti a esso parificati;
  • i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni;
  • il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
  • i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell’identità del Segnalante;
  • il Segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Modello 231, o al sistema delle Procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale previsto dal contratto collettivo di lavoro.